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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’ Sito esternoart. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’ Sito esternoart. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;
Visto l’ art. 1 della LR 24 aprile 2001, n. 19 "Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 Agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) che demanda alla Giunta regionale l’adozione di apposito regolamento contenente la disciplina delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche e l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 632 del 18 giugno 2001 concernente "Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001 n. 19 in materia di persone giuridiche private" con la quale è approvato il regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all’ art. 26 , comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all' art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
Vista la decisione n. 7 del 13 luglio 2001 con al quale la CCART. non ha riscontrato vizi di legittimità;

EMANA

Art. 1
- Oggetto
il seguente Regolamento:
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi Sito esternodel Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto"), ed in attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 ("Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986 n. 35 "):
a) l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione dall’ Sito esternoarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’ Sito esternoarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ).
b) l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all’ Sito esternoarticolo 7, comma 1, del medesimo DPR n. 361/2000 .
2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti della associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legate nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Toscana.
Art. 2
- Funzioni di competenza regionale
1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di persone giuridiche private secondo l’ordinamento interno, di seguito denominata "struttura organizzativa competente".
2. La funzioni concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica; b) l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; c) la dichiarazione di estinzione; d) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione.
3. La struttura organizzativa competente tiene inoltre il registro regionale della persone giuridiche di cui all’ articolo 4 , rilascia le certificazioni relative ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 35 del codice civile.
4. Nei confronti delle fondazioni la struttura organizzativa competente esercita le ulteriori funzioni amministrative relative a:
a) controllo e vigilanza sull’amministrazione; b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione; c) trasformazione delle fondazioni.
Art. 3
- Procedimento
1. Nei procedimenti inerenti l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 i relativi provvedimenti sono adottati, ai sensi dell’ articolo 3, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 ("Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale") e successive modifiche, dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente.
2. L’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti di cui all’ articolo 5 , comma 4, avviene tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e successive modifiche.
3. La conferenza di servizi è convocata e presieduta dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente. Vi partecipano, tramite propri dirigenti o funzionari:
a) il Dipartimento regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell’attività dell’istituzione; b) il Dipartimento regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l’espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell’istituzione rispetto agli scopi perseguiti; c) la struttura organizzativa regionale competente in materia di consulenza giuridica agli uffici della Giunta regionale.
4. Il verbale della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti. La mancata partecipazione dei soggetti regolarmente convocati assume valore di determinazione positiva, salvo che questi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta in senso contrario.
Art. 4
- Registro regionale delle persone giuridiche
1. È istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell’ Sito esternoarticolo 7 del DPR n. 361/2000 , il registro regionale delle persone giuridiche.
2. Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d’ordine.
4. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:
a) la data e la natura dell’atto costitutivo; b) la denominazione; c) lo scopo; d) il patrimonio; e) la durata, se determinata; f) la sede legale; g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; h) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie; j) la deliberazione di scioglimento; k) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione; l) il cognome e nome dei liquidatori; m) il numero dell’eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale.
5. Il registro regionale ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque. A richiesta sono rilasciate le relative certificazioni.
6. Il registro può essere realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Le caratteristiche e le modalità tecniche di tenuta del registro informatico sono determinate con atto del dirigente della struttura organizzativa competente.
Art. 5
- Riconoscimento della personalità giuridica
1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all’ articolo 4 , a conclusione del procedimento disciplinato dall’ articolo 3
2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione ed è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto; b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio; c) relazione sull’attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere; d) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione dei relativi codici fiscali nonché, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa; e) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi.
4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie.
5. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
6. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte d’ufficio nel registro di cui all’ articolo 4 le persone giuridiche private il cui riconoscimento è effettuato da altri organi, sulla base di disposizioni speciali.
Art. 6
- Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto
1. Le modificazioni dell’atto costituivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall’ articolo 5 per il riconoscimento della personalità giuridica.
2. Alla relativa domanda, recante gli estremi dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, sono allegati:
a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell’atto costitutivo o dello statuto; b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell’atto costitutivo o dello statuto vigente interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica.
Art. 7
- Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali
1. La struttura organizzativa competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’articolo 27 del codice civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale competente, ai fini di cui all’articolo 11 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
2. L’istanza per la dichiarazione di estinzione è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro di cui all’articolo 4.
4. In assenza di specifiche previsioni statutarie, contestualmente alla dichiarazione di estinzione, la struttura organizzativa competente dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell’istituzione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.
5. Conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del presidente del Tribunale, la struttura organizzativa competente provvede alla cancellazione dell’ente dal registro regionale delle persone giuridiche.
Art. 8
- Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica
1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui agli articoli 6 e 7 , le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonché il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie.
2. L’iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell’atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.
3. L’istanza è presentata entro quindici giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 35 del codice civile.
Art. 9
- Persone giuridiche già iscritte nei registri presso le cancellerie dei Tribunali
1. La struttura organizzativa competente certifica l’iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.
2. In caso di accoglimento di istanze avanzate ai sensi degli articoli 6 , 7 e 8 , la struttura organizzativa competente provvede all’iscrizione d’ufficio degli enti nel registro regionale delle persone giuridiche.
Art. 10
- Controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni
1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni secondo quanto disposto dall’articolo 25 del codice civile.
2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati da una dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella che intendono svolgere.
3. Le fondazioni sono inoltre tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.
Art. 11
- Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
1. La struttura organizzativa competente può disporre, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile, con le modalità procedimentali di cui all’ articolo 3 , il coordinamento delle attività di più fondazioni, l’unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.
Art. 12
- Trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla Sito esternolegge 31 dicembre 1996 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. Le informazioni relative sono organizzate dalla Giunta regionale in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d’intese tra detti soggetti.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.