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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 9
- Persone giuridiche già iscritte nei registri presso le cancellerie dei Tribunali
1. La struttura organizzativa competente certifica l’iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.
2. In caso di accoglimento di istanze avanzate ai sensi degli articoli 6 , 7 e 8 , la struttura organizzativa competente provvede all’iscrizione d’ufficio degli enti nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.