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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 8
- Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica
1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui agli articoli 6 e 7 , le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonché il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie.
2. L’iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell’atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.
3. L’istanza è presentata entro quindici giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 35 del codice civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.