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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 5
- Riconoscimento della personalità giuridica
1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all’ articolo 4 , a conclusione del procedimento disciplinato dall’ articolo 3
2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione ed è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto; b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio; c) relazione sull’attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere; d) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione dei relativi codici fiscali nonché, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa; e) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi.
4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie.
5. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
6. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte d’ufficio nel registro di cui all’ articolo 4 le persone giuridiche private il cui riconoscimento è effettuato da altri organi, sulla base di disposizioni speciali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.