Menù di navigazione

Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 4
- Registro regionale delle persone giuridiche
1. È istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell’ Sito esternoarticolo 7 del DPR n. 361/2000 , il registro regionale delle persone giuridiche.
2. Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d’ordine.
4. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:
a) la data e la natura dell’atto costitutivo; b) la denominazione; c) lo scopo; d) il patrimonio; e) la durata, se determinata; f) la sede legale; g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; h) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie; j) la deliberazione di scioglimento; k) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione; l) il cognome e nome dei liquidatori; m) il numero dell’eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale.
5. Il registro regionale ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque. A richiesta sono rilasciate le relative certificazioni.
6. Il registro può essere realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Le caratteristiche e le modalità tecniche di tenuta del registro informatico sono determinate con atto del dirigente della struttura organizzativa competente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.