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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 2
- Funzioni di competenza regionale
1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di persone giuridiche private secondo l’ordinamento interno, di seguito denominata "struttura organizzativa competente".
2. La funzioni concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica; b) l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; c) la dichiarazione di estinzione; d) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione.
3. La struttura organizzativa competente tiene inoltre il registro regionale della persone giuridiche di cui all’ articolo 4 , rilascia le certificazioni relative ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 35 del codice civile.
4. Nei confronti delle fondazioni la struttura organizzativa competente esercita le ulteriori funzioni amministrative relative a:
a) controllo e vigilanza sull’amministrazione; b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione; c) trasformazione delle fondazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.