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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 12
- Trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla Sito esternolegge 31 dicembre 1996 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. Le informazioni relative sono organizzate dalla Giunta regionale in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d’intese tra detti soggetti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.