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Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001

Art. 7
- Norme finali e transitorie
1. Ai fini della gestione dell'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, si applicano a favore delle CCI.A.A., i diritti di segreteria di cui all'allegato B) al Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e e Artigianato 22 dicembre 1997. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R, art.3.

2. Le imprese che risultino già iscritte all’Albo regionale disciplinato dalla Legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 , "Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale", e successive modificazioni, sono iscritte d’ufficio all’Albo regionale di cui al presente regolamento, a cura della CCI.A.A. competente per territorio.
3. Per l’anno 2001, le nuove iscrizioni devono essere richieste entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La CCI.A.A. provvede all’iscrizione all’Albo nei successivi 30 giorni decorsi i quali la domanda s’intende accolta.
4. L’eventuale diniego di iscrizione è disposto dal competente Dirigente della CCI.A.A. che lo comunica all’interessato con avviso di ricevimento inviato entro lo stesso termine di cui al comma 3. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Segretario Generale della CCI.A.A. secondo quanto previsto dall’ articolo 6

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.