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Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001

Art. 5
- Aggiornamento dell’Albo Cancellazione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all’Albo regionale trasmettono alle competenti CCI.A.A. una autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti accompagnata da una relazione sull’attività svolta.
2. Le imprese sono cancellate all’Albo:
a) su richiesta dell’interessato;
b) d’ufficio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge;
c) in caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui alla lett. b) del comma 2, adottato dal dirigente della CCI.A.A. competente, è comunicato all’impresa interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso il provvedimento di cancellazione l’impresa può proporre ricorso ai sensi dell’ articolo 6
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la CCI.A.A. territorialmente competente provvede a trasmettere i dati relativi all'aggiornamento dell'Albo, nonché alla cancellazione dello stesso, all'Unioncamere Toscana, che ne dà comunicazione alle CCI.A.A. delle altre province e alla competente struttura del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione dell'Albo aggiornato (2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R, art.2.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.