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Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001

Art. 4
- Termini per l’iscrizione. Diniego
1. La CCI.A.A. provvede all’iscrizione all’Albo dell’impresa richiedente dal 1 al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, previa l’effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. La CCI.A.A. provvede altresì a trasmettere i dati relativi all’iscrizione alle sezioni provinciali dell’Albo, all’ Unioncamere ed alla competente struttura del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Toscana.
2. L’eventuale diniego di iscrizione è disposto dal competente Dirigente della CCI.A.A. che lo comunica all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviato entro il 31 gennaio. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Segretario Generale della CCI.A.A. secondo quanto previsto dall’articolo 6.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.