Menù di navigazione

Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001

Art. 3
- Procedure finalizzate all’iscrizione
1. La domanda di iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata a cura del legale rappresentante dell’impresa alla CCI.A.A. della provincia nel cui territorio ha sede l’impresa stessa.
2. Per le imprese che hanno sede in altre regioni d’Italia o dell’Unione europea, la domanda è presentata alla CCI.A.A. di Firenze.
3. La domanda di cui al comma 1, redatta su modello predisposto dalla CCI.A.A., deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese o in analogo registro pubblico come "agricola";
b) che l’impresa opera nel settore agricolo, forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente da almeno tre anni;
c) che l’impresa occupa almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni, con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali;
d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo né di liquidazione coatta amministrativa;
e) che non è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato a carico di persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione dell'impresa o dei consorzi per un reato contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, in materia tributaria, di contribuzione sociale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o per reati relativi a fatti idonei a incidere negativamente sul rapporto con la pubblica amministrazione per la loro inerenza all'oggetto delle attività alle quali l'iscrizione all'albo consente di accedere. (1)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R, art.1.

f) che non sussistono nei confronti dell’impresa le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’ Sito esternoarticolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia", e successive modificazioni.
4. La domanda di cui al presente articolo deve inoltre contenere:
a) una dichiarazione relativa ai lavori effettuati dall’impresa per conto di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati negli ultimi tre anni specificando, oltre agli estremi del committente, l’oggetto dei lavori e il periodo di effettuazione degli stessi; nonché per i lavori svolti per la Pubblica Amministrazione l’attestazione relativa all’avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal Sito esternocomma 7 dell’articolo 22 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 , "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modificazioni;
b) l’elencazione delle macchine, delle attrezzature e dei materiali in possesso dell’impresa, dalla medesima ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori richiesti per l'iscrizione all’Albo, con allegazione di copia del libro Cespiti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.