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Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001

Art. 2
- Requisiti per l’iscrizione
1. Requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo sono:
a) iscrizione in qualità di impresa agricola nel Registro delle imprese della CCI.A.A. o in analogo registro pubblico per le imprese di altri paesi dell’Unione europea;
b) occupare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non meno di 15 operai agricoli;
c) svolgere i lavori di cui al comma 1 dell’art. 1 in via continuativa o prevalente da almeno 3 anni;
d) altri requisiti di legge indicati alle lettere d), e), e f) del comma 3 dell’ articolo 3 ;
2. Requisiti di ordine speciale sono:
a) idoneità tecnica basata su un’esperienza nel settore di almeno 3 anni;
b) disponibilità di attrezzatura tecnica idonea.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.