Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R
Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001
Art. 2
- Requisiti per l’iscrizione
1. Requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo sono:
a) iscrizione in qualità di impresa agricola nel Registro delle imprese della CCI.A.A. o in analogo registro pubblico per le imprese di altri paesi dell’Unione europea;
b) occupare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non meno di 15 operai agricoli;
c) svolgere i lavori di cui al comma 1 dell’art. 1 in via continuativa o prevalente da almeno 3 anni;
d) altri requisiti di legge indicati alle lettere d), e), e f) del comma 3 dell’ articolo 3 ;
2. Requisiti di ordine speciale sono:
a) idoneità tecnica basata su un’esperienza nel settore di almeno 3 anni;
b) disponibilità di attrezzatura tecnica idonea.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.