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Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001

Art. 1
- Iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali
1. Le imprese che intendono effettuare interventi pubblici nel settore agricolo-forestale di cui all’ articolo 10 e all’ articolo 15 comma 1 lettera c), della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana" devono iscriversi all’Albo regionale previsto dall’ articolo 13 della stessa legge.
2. L’Albo regionale, articolato in sezioni provinciali in conformità con il disposto del comma 3, dell’ art. 13 LR 39/2000, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCI.A.A.) di ciascuna provincia, nonché presso l’Unioncamere Toscana e presso la competente struttura amministrativa del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.