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Regolamento 3 novembre 2020, n. 32

Quinta commissione permanente. Commissione Politiche europee e sessione europea del Consiglio regionale. Sedute in modalità telematica. Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 6 novembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi primo, terzo, quinto e nono, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), i), n), r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 19 bis, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana);


Visto l’Sito esternoarticolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 aprile 2020, n. 27 ;


Considerato quanto segue:


1. L’istituzione della Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali – è finalizzata a razionalizzare i lavori del Consiglio regionale attraverso l’attribuzione ad essa delle competenze attualmente attribuite alla Seconda Commissione in materia di diritto allo studio e istruzione, ricerca e università, formazione e orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, beni e attività culturali, e attribuite alla Quarta Commissione in materia di edilizia scolastica;


2. In considerazione della rilevanza del ruolo assegnato alle Regioni nel contesto europeo e nazionale, sono riorganizzate le procedure relative alla partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e attuazione del diritto europeo, introducendo specifiche disposizioni nel regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) rafforzative del ruolo del Consiglio regionale;


3. È resa costante la presenza del Consiglio regionale nell’ambito dei procedimenti relativi alla formazione degli atti europei di interesse della Regione e nell’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea mediante l’istituzione della Commissione politiche europee e relazioni internazionali, alla quale è assegnato un ruolo centrale nella trattazione dei temi concernenti le politiche europee. Essa è, infatti, istituita ai sensi dell’articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’Sito esternoarticolo 117, comma quinto, della Costituzione ;


4. I lavori del Consiglio regionale in tema di questioni afferenti all’Unione europea sono razionalizzati attraverso l’istituzione della sessione europea annuale, la quale costituisce il luogo istituzionale di confronto tra la Giunta e il Consiglio regionale sulle tematiche europee; nel corso della sessione europea viene esaminata la relazione programmatica annuale del Governo di cui all’Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 con la quale sono indicati in particolare gli orientamenti e le priorità relativi al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea;


5. Considerato il generale dovere del Consiglio regionale di rendere costante il proprio funzionamento in caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, ai fini della convocazione delle sedute l’Ufficio di presidenza è autorizzato ad emanare norme derogatorie al reg. int. c.r. 27/2015;


6. In tale contesto possono essere previste sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l’Ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari, anche in conformità ai principi del Sito esternodecreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 aprile 2020, n. 27 , il quale prevede, all’articolo 73, semplificazioni in materia di organi collegiali mediante lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;


7. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono dichiarate urgenti ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, in considerazione della necessità della loro applicazione immediata all’avvio della legislatura.


Approva il seguente regolamento interno


Art. 1
Competenze delle commissioni permanenti. Modifiche all’articolo 26 del reg. int. c.r. 27/2015
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 26 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) è inserita la seguente:
d bis) Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali
”.
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 26 del reg. int. c.r. 27/2015 è inserita la seguente:
e bis) Commissione politiche europee e relazioni internazionali
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 26 del reg. int. c.r. 27/2015 le parole: “
lettera d)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera d bis)
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 del reg. int. c.r. 27/2015 è aggiunto il seguente:
4 bis. Le competenze della Commissione politiche europee e relazioni internazionali sono quelle di cui all’articolo 19 bis dello Statuto e sono disciplinate dall’articolo 62 bis.
”.
Art. 2
Composizione delle commissioni permanenti. Modifiche all’articolo 27 del reg. int. c.r. 27/2015
1. Al comma 4 dell’articolo 27 del reg. int. c.r. 27/2015, dopo le parole: “
commissione di controllo
” sono aggiunte le seguenti: “
e la commissione politiche europee e relazioni internazionali
”.
Art. 3
Commissioni istituzionali. Sostituzione dell’articolo 60 del reg. int. c.r. 27/2015
1. L’articolo 60 del reg. int. c.r. 27/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 60 - Commissioni istituzionali
1. Il Consiglio regionale può istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale in ambito regionale.
2. Per la costituzione e l’esercizio delle attività delle commissioni istituzionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.
3. Le commissioni istituzionali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
”.
Art. 4
Commissione politiche europee e relazioni internazionali. Inserimento dell’articolo 62 bis nel reg. int. c.r. 27/2015
1. Dopo l’articolo 62 del reg. int. c.r. 27/2015 è inserito il seguente:
Articolo 62 bis - Commissione politiche europee e relazioni internazionali
1. La Commissione politiche europee e relazioni internazionali è istituita ai sensi dell’articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’Sito esternoarticolo 117, quinto comma, della Costituzione , ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
2. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla formulazione delle osservazioni del Consiglio regionale sui progetti di atti pervenuti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), ai fini della partecipazione del Consiglio medesimo alla fase ascendente di formazione degli atti normativi dell’Unione europea;
b) in coordinamento con le commissioni permanenti competenti per materia, anche raccordandosi con i competenti uffici della Giunta regionale, provvede, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25 della l. 234/2012 , a formulare le osservazioni concernenti la verifica del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 8 della medesima legge sugli atti dell’Unione europea, pervenuti al Consiglio regionale;
c) trasmette le osservazioni formulate ai sensi delle lettere a) e b) al Presidente del Consiglio regionale ai fini del loro invio alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, nonché ai fini della contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in applicazione dell’Sito esternoarticolo 25 della l. 234/2012 ;
d) esprime parere referente sulla legge europea regionale prevista dall’articolo 7 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana). Su tale legge, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza, è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti ai sensi dell’articolo 44;
e) esprime parere secondario sugli atti regionali attuativi degli atti dell’Unione Europea e su quelli di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea;
f) provvede, per quanto compatibili, all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 32;
g) assicura il supporto trasversale alle commissioni permanenti e all’ufficio di presidenza fornendo documentazione di approfondimento sulle tematiche di rilievo dell'Unione europea;
h) svolge l’analisi dei fondi europei e del loro utilizzo da parte della Regione;
i) cura studi e ricerche sulle politiche europee e sulle tematiche internazionali.
”.
Art.5
Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali. Inserimento dell’articolo 62 ter nel reg. int. c.r. 27/2015
1. Dopo l’articolo 62 bis del reg. int. c.r. 27/2015 è inserito il seguente:
Articolo 62 ter - Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali
1. La commissione politiche europee e relazioni internazionali è composta secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 27.
2. Possono far parte della commissione anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
3. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario secondo le modalità di cui all’articolo 30.
4. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione politiche europee e relazioni internazionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.”
.
Art. 6
Sessione europea del Consiglio regionale. Inserimento dell’articolo 165 bis nel reg. int. c.r. 27/2015
1. Dopo l’articolo 165 del reg. int. c.r. 27/2015 è inserito il seguente:
Art. 165 bis Sessione europea del Consiglio regionale
1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati nell’ambito della sessione europea annuale.
2. La sessione europea annuale è convocata entro il mese di marzo di ogni anno e prevede l’esame degli strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 , della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea e della legge europea regionale.
”.
Art. 7
Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica. Inserimento dell’articolo 186 bis nel reg. int. c.r. 27/2015
1. Dopo l’articolo 186 del reg. int. c.r. 27/2015 è inserito il seguente:
Art. 186 bis - Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica
1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l’ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell’opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l’emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l’ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.
2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l’utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l’identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l’espressione del voto a scrutinio palese e segreto.
3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell’ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell’ufficio di presidenza di cui al comma 1.
”.
Art. 8
Modifiche alla tabella allegata al reg. int. c.r. 27/2015
1. Alla tabella denominata “NUOVO ASSETTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI” allegata al reg. int. c.r. 27/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’elenco delle materie attribuite alla Prima Commissione consiliare è soppressa la seguente:
1) Informazione e Comunicazione
b) la denominazione “
SECONDA COMMISSIONE – Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione
” è sostituita dalla seguente: “
SECONDA COMMISSIONE – Sviluppo economico e rurale
”;
c) nell’elenco delle materie attribuite alla Seconda Commissione sono soppresse le seguenti:
1) Diritto allo studio e istruzione
2) Ricerca e università
3) Formazione e orientamento professionale
4) Relazioni tra scuola e lavoro
5) Beni e attività culturali
e sono aggiunte le seguenti:
1) Energia
2) Bonifica ed irrigazione
d) nell’elenco delle materie attribuite alla Quarta Commissione sono soppresse le seguenti:
1) Energia
2) Bonifica ed irrigazione
3) Edilizia scolastica
e) dopo la QUARTA COMMISSIONE e il relativo elenco di materie, sono inserite le seguenti parole:
QUINTA COMMISSIONE – Istruzione, formazione, beni e attività culturali
1) Diritto allo studio e istruzione
2) Edilizia scolastica
3) Ricerca e università
4) Formazione e orientamento professionale
5) Relazioni tra scuola e lavoro
6) Beni e attività culturali
7) Informazione e comunicazione
”.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, le modifiche regolamentari disposte con il presente regolamento sono dichiarate urgenti ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.