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Regolamento 3 novembre 2020, n. 32

Quinta commissione permanente. Commissione Politiche europee e sessione europea del Consiglio regionale. Sedute in modalità telematica. Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 6 novembre 2020

Art. 4
Commissione politiche europee e relazioni internazionali. Inserimento dell’articolo 62 bis nel reg. int. c.r. 27/2015
1. Dopo l’articolo 62 del reg. int. c.r. 27/2015 è inserito il seguente:
Articolo 62 bis - Commissione politiche europee e relazioni internazionali
1. La Commissione politiche europee e relazioni internazionali è istituita ai sensi dell’articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’Sito esternoarticolo 117, quinto comma, della Costituzione , ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
2. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla formulazione delle osservazioni del Consiglio regionale sui progetti di atti pervenuti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), ai fini della partecipazione del Consiglio medesimo alla fase ascendente di formazione degli atti normativi dell’Unione europea;
b) in coordinamento con le commissioni permanenti competenti per materia, anche raccordandosi con i competenti uffici della Giunta regionale, provvede, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25 della l. 234/2012 , a formulare le osservazioni concernenti la verifica del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 8 della medesima legge sugli atti dell’Unione europea, pervenuti al Consiglio regionale;
c) trasmette le osservazioni formulate ai sensi delle lettere a) e b) al Presidente del Consiglio regionale ai fini del loro invio alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, nonché ai fini della contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in applicazione dell’Sito esternoarticolo 25 della l. 234/2012 ;
d) esprime parere referente sulla legge europea regionale prevista dall’articolo 7 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana). Su tale legge, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza, è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti ai sensi dell’articolo 44;
e) esprime parere secondario sugli atti regionali attuativi degli atti dell’Unione Europea e su quelli di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea;
f) provvede, per quanto compatibili, all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 32;
g) assicura il supporto trasversale alle commissioni permanenti e all’ufficio di presidenza fornendo documentazione di approfondimento sulle tematiche di rilievo dell'Unione europea;
h) svolge l’analisi dei fondi europei e del loro utilizzo da parte della Regione;
i) cura studi e ricerche sulle politiche europee e sulle tematiche internazionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.