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Regolamento 3 novembre 2020, n. 32

Quinta commissione permanente. Commissione Politiche europee e sessione europea del Consiglio regionale. Sedute in modalità telematica. Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 6 novembre 2020

Art. 3
Commissioni istituzionali. Sostituzione dell’articolo 60 del reg. int. c.r. 27/2015
1. L’articolo 60 del reg. int. c.r. 27/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 60 - Commissioni istituzionali
1. Il Consiglio regionale può istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale in ambito regionale.
2. Per la costituzione e l’esercizio delle attività delle commissioni istituzionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.
3. Le commissioni istituzionali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.