Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2020, n. 32

Quinta commissione permanente. Commissione Politiche europee e sessione europea del Consiglio regionale. Sedute in modalità telematica. Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 6 novembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi primo, terzo, quinto e nono, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), i), n), r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 19 bis, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana);


Visto l’Sito esternoarticolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 aprile 2020, n. 27 ;


Considerato quanto segue:


1. L’istituzione della Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali – è finalizzata a razionalizzare i lavori del Consiglio regionale attraverso l’attribuzione ad essa delle competenze attualmente attribuite alla Seconda Commissione in materia di diritto allo studio e istruzione, ricerca e università, formazione e orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, beni e attività culturali, e attribuite alla Quarta Commissione in materia di edilizia scolastica;


2. In considerazione della rilevanza del ruolo assegnato alle Regioni nel contesto europeo e nazionale, sono riorganizzate le procedure relative alla partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e attuazione del diritto europeo, introducendo specifiche disposizioni nel regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) rafforzative del ruolo del Consiglio regionale;


3. È resa costante la presenza del Consiglio regionale nell’ambito dei procedimenti relativi alla formazione degli atti europei di interesse della Regione e nell’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea mediante l’istituzione della Commissione politiche europee e relazioni internazionali, alla quale è assegnato un ruolo centrale nella trattazione dei temi concernenti le politiche europee. Essa è, infatti, istituita ai sensi dell’articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’Sito esternoarticolo 117, comma quinto, della Costituzione ;


4. I lavori del Consiglio regionale in tema di questioni afferenti all’Unione europea sono razionalizzati attraverso l’istituzione della sessione europea annuale, la quale costituisce il luogo istituzionale di confronto tra la Giunta e il Consiglio regionale sulle tematiche europee; nel corso della sessione europea viene esaminata la relazione programmatica annuale del Governo di cui all’Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 con la quale sono indicati in particolare gli orientamenti e le priorità relativi al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea;


5. Considerato il generale dovere del Consiglio regionale di rendere costante il proprio funzionamento in caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, ai fini della convocazione delle sedute l’Ufficio di presidenza è autorizzato ad emanare norme derogatorie al reg. int. c.r. 27/2015;


6. In tale contesto possono essere previste sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l’Ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari, anche in conformità ai principi del Sito esternodecreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 aprile 2020, n. 27 , il quale prevede, all’articolo 73, semplificazioni in materia di organi collegiali mediante lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;


7. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono dichiarate urgenti ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, in considerazione della necessità della loro applicazione immediata all’avvio della legislatura.


Approva il seguente regolamento interno



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.