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Regolamento 14 maggio 2019, n. 30

Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale. Modifiche al regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale)

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 maggio 2019

Art. 1
Modalità per il rilascio dell’autorizzazione (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3). Modifiche all’articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 56 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), è sostituita dalla seguente:
c) entità del compenso;
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
6 bis. Il Segretario generale acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto da parte del dipendente del limite dei compensi rilasciata dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale.
”.
3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 56, è inserito il seguente:
6 ter. Il Segretario generale assume le proprie determinazioni entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’attestazione di cui al comma 6 bis.
”.
Art. 2
Autorizzazione a dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico. Inserimento dell’articolo 57 bis nel reg. int. c.r. 16/2011
1. Dopo l’articolo 57 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
Art. 57 bis Autorizzazione a dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico
1. Nelle more dell’applicazione delle disposizioni contrattuali relative ai dipendenti addetti alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, i dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico che intendano svolgere le attività dell’
articolo 32, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2009
presentano domanda di autorizzazione al responsabile dell’ufficio stampa del Consiglio regionale, il quale procede alle valutazioni e agli adempimenti necessari al rilascio o meno dell’autorizzazione.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 58.
”.
Art. 3
Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 6). Modifiche all’articolo 58 del reg. int. c.r. 16/2011
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
1 bis. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni od ore da destinare allo svolgimento dell’incarico.
”.
Art. 4
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3). Modifiche all’articolo 59 del reg. int. c.r. 16/2011
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
2 bis. La proroga dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi svolti per conto di soggetti privati e per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso può essere richiesta una sola volta.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 59 del reg. int. c.r. 16/2011, è aggiunto il seguente:
3 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è sempre vietata la titolarità di partita IVA, anche
per lo svolgimento di attività agricola.
”.
Art. 5
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 1). Sostituzione dell’articolo 60 del reg. int. c.r. 16/2011
1. L’articolo 60 del reg. int. c.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:
Art. 60 Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (
l.r. 1/2009
, articolo 33, comma 1)
1. Ai sensi della
l.r. 1/2009
, articolo 33, comma 1, lettera a), si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.
2. Possono essere autorizzate, previo accertamento dell’assenza di contrasto con l’attività lavorativa:
a) le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo unico delle imposte sui redditi);
b) le prestazioni svolte a titolo gratuito;
c) l’assunzione di cariche in associazioni.
”.
Art. 6
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d’interessi (l.r. 1/2009 , articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis). Modifiche all’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011
1. La rubrica dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011 è sostituita dalla seguente: “
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d’interessi (
l.r. 1/2009
, articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis)
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011, dopo le parole: “
di cui all’articolo 32
” sono inserite le seguenti: “
e per le attività di cui all’
articolo 33 bis della stessa l.r. 1/2009 ”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
1 bis. I dirigenti che intendano assumere gli incarichi richiamati al comma 1 effettuano la comunicazione al direttore dell’area di loro assegnazione, ove nominato, e al Segretario generale nei termini di cui allo stesso comma 1.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
2 bis. Il Segretario generale, in raccordo con il dirigente di cui al comma 1, o con il direttore di area di cui al comma 1 bis, effettua la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d’interessi e comunica l’esito di questa al dipendente o al dirigente che ha effettuato la comunicazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, segnalando il divieto di svolgimento dell’attività per la quale sia stato riscontrato il conflitto d’interessi.
Art. 7
Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (l.r. 1/2009 , articolo 33). Modifiche all’articolo 62 del reg. int. c.r. 16/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 62 del reg. int. c.r. 16/2011, la parola: “
regionali
” è sostituita dalle seguenti: “
del Consiglio regionale
”.
Art. 8
Modalità telematica di presentazione delle domande. Sostituzione dell’articolo 63 del reg. int. c.r. 16/2011
1. L’articolo 63 del reg. int. c.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:
Art. 63 Modalità telematica di presentazione delle domande
1. Le domande di cui agli articoli 56 e 57 e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.
Art. 9
Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 2 e 5). Modifiche all’articolo 64 del reg. int. c.r. 16/2011
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 64 del reg. int. c.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:
1. Ai fini del conferimento di un incarico di cui all’
articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009
ad un dipendente del Consiglio regionale, la struttura tecnica di supporto di cui alla
l.r. 5/2008
, articolo 6, competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 64 del reg. int. c.r. 16/2011, dopo le parole: “
struttura competente
” sono inserite le seguenti: “
alla tenuta dell’anagrafe stessa, individuata
”.
Art. 10
Registri regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 5, lettera b). Modifiche all’articolo 65 del reg. int. c.r. 16/2011
1. Il comma 3 dell’articolo 65 del reg. int. c.r. 16/2011 è sostituito dal seguente:
3. La disciplina dei registri regionali è dettata dall’articolo 36 del reg. int. g.r. 33/R/2010
”.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 65 del reg. int. c.r. 16/2011 sono abrogati.
Art. 11
Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 4 e 5). Modifiche all’articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011
1. Il comma 2 dell’articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011 è abrogato.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011 sono aggiunte le parole: “
sentito il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente da incaricare o, qualora nominato, il direttore d’area del dirigente da incaricare.
3. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011, la parola: “
presunta
” è soppressa.
4. Alla lettera d) del comma 6 dell’articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011, la parola: “
presunto
” è soppressa.
5. Al comma 7 dell’articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011 le parole: “
stabilito dall’articolo 69
” sono sostituite dalla seguente: “
consentiti
”.
6. Il comma 12 dell’articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011 è sostituito dal seguente:
12. Nel caso degli incarichi di cui all’
Sito esternoarticolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016
si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 113.
Art. 12
Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 5). Sostituzione dell’articolo 68 del reg. int. c.r. 16/2011
1. L’articolo 68 del reg. int. c.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:
Art. 68 Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (
l.r. 1/2009
, articolo
34, comma 5).
1. Non si considera utile ai fini del computo orario giornaliero l’espletamento degli incarichi retribuiti di cui all’
articolo 34, comma 1, della l.r. 1/2009
e degli incarichi di verificazione di cui all’
Sito esternoarticolo 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 44 della legge 18 giugno 2009,n. 69
, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
2. Sono riconosciuti utili ai fini del computo dell’orario giornaliero lo svolgimento di incarichi interni di docenza o tutoraggio a titolo gratuito.
”.
Art. 13
Limite annuo dei compensi (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3 e articolo 34, comma 5, lettera b). Abrogazione dell’articolo 69 del reg. int. c.r. 16/2011
1. L’articolo 69 del reg. int. c.r. 16/2011 è abrogato.
Art. 14
Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 8). Modifiche all’articolo 70 del reg. int. c.r. 16/2011
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 70 del reg. int. c.r. 16/2011 è sostituito dal seguente:
1. Gli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali nell’ambito di comitati o altri organismi collegiali ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.