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Regolamento 14 maggio 2019, n. 30

Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale. Modifiche al regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale)

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 maggio 2019

Art. 6
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d’interessi (l.r. 1/2009 , articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis). Modifiche all’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011
1. La rubrica dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011 è sostituita dalla seguente: “
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d’interessi (
l.r. 1/2009
, articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis)
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011, dopo le parole: “
di cui all’articolo 32
” sono inserite le seguenti: “
e per le attività di cui all’
articolo 33 bis della stessa l.r. 1/2009 ”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
1 bis. I dirigenti che intendano assumere gli incarichi richiamati al comma 1 effettuano la comunicazione al direttore dell’area di loro assegnazione, ove nominato, e al Segretario generale nei termini di cui allo stesso comma 1.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011, è inserito il seguente:
2 bis. Il Segretario generale, in raccordo con il dirigente di cui al comma 1, o con il direttore di area di cui al comma 1 bis, effettua la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d’interessi e comunica l’esito di questa al dipendente o al dirigente che ha effettuato la comunicazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, segnalando il divieto di svolgimento dell’attività per la quale sia stato riscontrato il conflitto d’interessi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.