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Regolamento 14 maggio 2019, n. 30

Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale. Modifiche al regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale)

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 maggio 2019

Art. 5
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 1). Sostituzione dell’articolo 60 del reg. int. c.r. 16/2011
1. L’articolo 60 del reg. int. c.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:
Art. 60 Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (
l.r. 1/2009
, articolo 33, comma 1)
1. Ai sensi della
l.r. 1/2009
, articolo 33, comma 1, lettera a), si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.
2. Possono essere autorizzate, previo accertamento dell’assenza di contrasto con l’attività lavorativa:
a) le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo unico delle imposte sui redditi);
b) le prestazioni svolte a titolo gratuito;
c) l’assunzione di cariche in associazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.