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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO IX
- Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 72
- Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali
1. Il programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), una volta che la relativa proposta sia stata definita dalla stessa COPAS, è approvato d’intesa fra l’ufficio di presidenza del Consiglio e l’ufficio di presidenza della COPAS, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 aprile 2014, n. 21 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 ).
2. Il programma assicura il raccordo con i programmi e le attività di valutazione di cui all’articolo 33.
3. Il programma integra il complessivo programma annuale di attività della COPAS il quale, una volta approvato dalla stessa, è trasmesso ai consiglieri.
Art. 73
- Documenti di indirizzo e proposte
1. I documenti di indirizzo e di proposta ai fini della formazione degli atti di programmazione approvati dalla COPAS sono inviati al Presidente del Consiglio, che li trasmette alle commissioni consiliari competenti ed al Presidente della Giunta.
Art. 74
- Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio e l’ufficio di presidenza della COPAS, contestualmente all’intesa di cui all’articolo 72, comma 1, definiscono le modalità collaborative per lo svolgimento della conferenza sullo stato delle autonomie sociali.
Art. 75
- Pareri obbligatori
1. La COPAS esprime il parere obbligatorio di sua competenza entro trenta giorni dalla assegnazione della proposta di atto e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Il medesimo termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente della COPAS al Presidente del Consiglio fino ad un massimo di quindici giorni, nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la COPAS non ritiene di esprimerne alcuno.
3. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri obbligatori della COPAS.
4. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di legge integra il preambolo dell’atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.
5. Nel caso di parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell’atto.
6. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la COPAS ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la COPAS può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.