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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO VIII
- Commissione per le pari opportunità
Art. 71
- Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità
1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all’assegnazione alle commissioni competenti, trasmette alla commissione per le pari opportunità di cui all’articolo 55 dello Statuto, tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio, sulle quali la stessa commissione può esprimere, entro quindici giorni, le sue osservazioni sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi.
2. La commissione per le pari opportunità esprime parere obbligatorio nei casi previsti dalla legge istitutiva.
3. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti. Ad esso si applica la disciplina di cui all’articolo 69.
4. Nel caso in cui il soggetto proponente manifesti l’urgenza, il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio fino ad un minimo di dieci giorni. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la commissione non ritiene di esprimerne alcuno.
5. La presidente della commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri e le osservazioni trasmessi, nonché osservazioni e proposte per i profili di competenza.
6. La commissione può presentare al Presidente del Consiglio e alla Giunta proprie proposte di modifica della normativa esistente, ai fini dell’attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto e all’Sito esternoarticolo 117, settimo Sito esternocomma, della Costituzione .
7. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione ha espresso parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse delle pari opportunità, la commissione può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.