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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XXI
- Revisione del regolamento
Art. 186
- Revisione del regolamento
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio approva ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera h), le proposte di modifica al regolamento e le trasmette all’aula.
2. Le proposte di modifica al regolamento di iniziativa di singoli consiglieri, sono esaminate dall’ufficio di presidenza che le trasmette all’aula unitamente al proprio parere sulle proposte stesse.
3. Le modificazioni al regolamento sono approvate con le maggioranze di cui all’articolo 22 dello Statuto e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
4. Le modificazioni entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che contestualmente all’approvazione della modifica sia stata deliberata l’urgenza. In tal caso la modifica entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.
Art. 186 bis
Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica (9)

Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 7.

1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l’ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell’opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l’emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l’ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.
2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l’utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l’identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l’espressione del voto a scrutinio palese e segreto.
3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell’ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell’ufficio di presidenza di cui al comma 1.
Art. 186 ter
1. I consiglieri, su autorizzazione dell’Ufficio di presidenza, possono partecipare da remoto alle sedute del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza stesso, della Conferenza di programmazione lavori e di tutte le commissioni consiliari ed esercitare il diritto di voto secondo modalità telematiche che assicurino la personalità, la libertà, la sicurezza, nonché, quando lo si richieda, la segretezza del voto, nel caso in cui siano portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e tale condizione costituisca grave impedimento alla partecipazione continuativa ai lavori consiliari.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è deliberata dall’Ufficio di Presidenza, su domanda del consigliere interessato, verificata la sussistenza delle condizioni richieste. L’autorizzazione specifica il periodo di tempo durante il quale la partecipazione può essere effettuata ed il voto può essere espresso secondo modalità telematiche.
3. Resta ferma la validità del voto eventualmente espresso, per volontà del consigliere, nelle forme ordinarie, anche in vigenza dell’autorizzazione di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.