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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XI
- Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori
Art. 78
- Convocazione ordinaria del Consiglio
1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio con l’invio dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.
Art. 79
- Convocazione d’urgenza del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato d’urgenza nei seguenti casi:
a) su richiesta motivata del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri;
b) su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito l’ufficio di presidenza.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta e la seduta si tiene non oltre cinque giorni successivi. La seduta è convocata in tempo utile dal Presidente del Consiglio con l’invio dell’ordine del giorno, unitamente alla motivazione che ha accompagnato la richiesta o l’iniziativa.
Art. 80
- Convocazione del Consiglio in seduta speciale
1. Il Consiglio è convocato in seduta speciale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello Statuto, per la discussione di un unico argomento di particolare rilievo, su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, sentito l’ufficio di presidenza, o su richiesta del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o di tre presidenti di gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso almeno un quinto dei consiglieri.
2. Nel caso del comma 1, il termine ordinario di cui all’articolo 78 per l’invio della convocazione è di dieci giorni.
3. In occasione delle sedute speciali, qualora l’ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.
Art. 81
- Sedute solenni
1. Il Consiglio è convocato in seduta solenne per eventi a carattere istituzionale di particolare rilievo. L’ordine del giorno di tali sedute non prevede l’adozione di atti deliberativi.
2. In occasione delle sedute solenni, qualora l’ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.
Art. 82
- Disposizioni comuni
1. Le sedute convocate ai sensi degli articoli 79, 80 e 81 sono aggiuntive rispetto a quelle già previste nel calendario dei lavori di cui all’articolo 83 e non possono alterare quanto stabilito da tale calendario. Si applicano le disposizioni dell’articolo 94.
Art. 83
- Programmazione dei lavori del Consiglio
1. Il Consiglio programma la propria attività attraverso un calendario dei lavori a cadenza trimestrale ove sono indicate le date delle sedute e possono essere indicati gli atti che saranno complessivamente esaminati dall’assemblea nel trimestre di riferimento, tenendo conto di quelli che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato.
2. Il calendario dei lavori contiene, inoltre, l'indicazione delle date delle speciali sessioni di cui all'articolo 24, comma 4, dello Statuto, in particolare, di una sessione che garantisca l'approvazione degli strumenti di bilancio e finanziari nei termini di legge.
Art. 84
- Conferenza di programmazione dei lavori
1. La conferenza di programmazione dei lavori è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori ed è costituita dall’ufficio di presidenza del Consiglio integrato dai presidenti dei gruppi consiliari. Partecipano alle sedute della conferenza di programmazione dei lavori un rappresentante della Giunta e il portavoce dell'opposizione.
Art. 85
- Formazione ed approvazione del calendario dei lavori
1. Il Presidente del Consiglio ai fini dell’articolo 83, tenuto conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni e delle priorità pervenute dalla Giunta, predispone una proposta di calendario, che è sottoposta, almeno sette giorni prima della scadenza del precedente, al parere della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Sulla base del parere espresso dalla conferenza di programmazione dei lavori il Presidente del Consiglio definisce il calendario, che è pubblicato sul sito del Consiglio e distribuito a tutti i consiglieri e alla Giunta.
3. Le eventuali variazioni del calendario dei lavori, conseguenti a sopravvenute esigenze di urgenza o di organizzazione dei lavori, sono decise dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di cinque consiglieri, di tre presidenti dei gruppi consiliari o della Giunta, e comunicate alla conferenza di programmazione dei lavori.
Art. 86
- Organizzazione dei lavori delle commissioni
1. Le commissioni organizzano i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio, del calendario dei lavori approvato ai sensi dell’articolo 85.
Art. 87
- Ordine del giorno della seduta e sue variazioni
1. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza di programmazione dei lavori.
2. L'ordine del giorno della seduta consiliare indica gli affari da discutere e l'ordine di trattazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di trattazione degli affari o della durata della seduta, possono essere proposte dal Presidente del Consiglio, da un rappresentante della Giunta e da ciascun consigliere. Sulla richiesta delibera il Consiglio, sentito un consigliere a favore e uno contro, nonché un rappresentante della Giunta, qualora ne faccia richiesta, per non più di tre minuti ciascuno.
Art. 88
- Affari non all’ordine del giorno
1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su affari non iscritti all’ordine del giorno, fatte salve le proposte di cui all’articolo 180.
2. Per discutere e votare su affari che non sono all'ordine del giorno della seduta, è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Presidente del Consiglio, di un rappresentante della Giunta, di un gruppo consiliare che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri o di almeno tre presidenti di gruppo.
3. Quando la proposta di cui al comma 2 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal Consiglio.
4. All’inizio della seduta, su proposta dei consiglieri interessati, il Consiglio può deliberare, senza preventiva discussione, di ammettere alla seduta stessa mozioni che non sono all'ordine del giorno.
Art. 89
- Organizzazione delle sedute
1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula consiliare sono riservati posti al Presidente della Giunta e ai componenti della stessa. Al banco della presidenza hanno posto i funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente del Consiglio per l’assistenza alla presidenza e ai lavori dell’assemblea.
2. Una parte dell'aula è destinata agli addetti stampa del Consiglio e ai rappresentanti della stampa. Le regole di accesso e di comportamento dei rappresentanti della stampa sono stabilite dall’ufficio di presidenza.
3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
4. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, per decisione unanime dell'ufficio di presidenza o quando lo deliberi la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri.
5. Nei casi di cui al comma 4, la riunione ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche in altre sedi di particolare rilievo.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.