Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 90
- Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata e le regole di comportamento sono stabilite dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
2. Per esigenze eccezionali di tutela di dati sensibili o riservati, su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un quinto dei consiglieri, il Consiglio può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta non pubblica.
3. L’ufficio di presidenza regola le ulteriori forme di pubblicità delle sedute.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.