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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 89
- Organizzazione delle sedute
1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula consiliare sono riservati posti al Presidente della Giunta e ai componenti della stessa. Al banco della presidenza hanno posto i funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente del Consiglio per l’assistenza alla presidenza e ai lavori dell’assemblea.
2. Una parte dell'aula è destinata agli addetti stampa del Consiglio e ai rappresentanti della stampa. Le regole di accesso e di comportamento dei rappresentanti della stampa sono stabilite dall’ufficio di presidenza.
3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
4. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, per decisione unanime dell'ufficio di presidenza o quando lo deliberi la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri.
5. Nei casi di cui al comma 4, la riunione ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche in altre sedi di particolare rilievo.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.