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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 59
- Commissioni speciali
1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, dello Statuto, commissioni speciali aventi un oggetto determinato e una durata non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta, per non più di tre mesi.
2. Le commissioni speciali sono composte sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.
3. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
4. Le commissioni speciali eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario
5. Le commissioni speciali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
6. Le commissioni speciali possono trasmettere osservazioni alle commissioni permanenti sugli affari loro assegnati connessi alle proprie competenze

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.