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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 50
- Procedura delle commissioni in sede redigente
1. Per le proposte di legge per le quali il Consiglio abbia deliberato il ricorso alla procedura redigente, le commissioni procedono ai sensi dell’articolo 47.
2. Per la discussione e la votazione degli articoli delle proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente si applicano gli articoli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 144.
3. Sull'ammissibilità di emendamenti che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il presidente della commissione.
4. Dopo l’esame della proposta di legge in commissione, il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.