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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 44
- Pareri secondari
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere secondario di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se il presidente di una commissione, anche su richiesta di un componente, ritiene utile che la stessa acquisisca il parere di altra commissione o esprima il proprio parere su un affare assegnato ad altra commissione, fa richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio.
2. I pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati al parere referente trasmesso al Consiglio.
3. La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata, oppure abbreviato a quindici giorni nei casi di motivata urgenza.
4. Decorsi i termini senza che il parere sia stato emesso, il procedimento prosegue in assenza del parere stesso.
5. Nel caso in cui una proposta di atto sia oggetto, nel prosieguo dei lavori della commissione consiliare referente, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse di un’altra commissione che ha già espresso parere secondario, la medesima commissione può esprimere un nuovo parere secondario, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio. Tale procedura si applica anche nel caso in cui le modificazioni ampie e sostanziali introdotte dalla commissione referente afferiscano a profili di interesse di altre commissioni, alle quali la proposta di atto non era stata inizialmente assegnata per l’espressione del parere secondario.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.