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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 43
- Connessione di argomenti
1. Se tra gli affari assegnati ad una commissione si trovano contemporaneamente proposte di atti aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l’esame deve essere abbinato. L’abbinamento è ammesso fino al termine della discussione in sede referente.
2. Dopo l’esame preliminare di proposte abbinate, la commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, oppure esaminare le proposte nell’ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.
3. Quando la Giunta informa il Consiglio di voler presentare una propria proposta di atto che intende disciplinare una materia, o aspetti di essa, che sono oggetto di una proposta di atto di iniziativa consiliare, assegnata ad una commissione, questa può differire o sospendere la discussione della proposta assegnata fino alla presentazione della proposta della Giunta, comunque per non più di sessanta giorni.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.