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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 34
- Convocazione delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi presidenti con l'invio dell'ordine del giorno della seduta ai consiglieri componenti e per conoscenza al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, agli altri consiglieri e alla Giunta. L'invio viene effettuato in via telematica.
2. Le commissioni permanenti si riuniscono in giorni fissi prestabiliti dall’ufficio di presidenza del Consiglio. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime dell'ufficio di presidenza della commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta in altre località della regione. L'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Nel caso sia necessario un ordine del giorno aggiuntivo, ad integrazione di quello già inviato, l’invio deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta. Nei casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Su proposta del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, dandone l'annuncio immediatamente all'inizio, affari che non sia stato possibile iscrivere nell'ordine del giorno precedentemente inviato.
4. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, da richiedersi da parte del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della stessa, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente del Consiglio può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
5. Le commissioni sono convocate in via straordinaria, al di fuori dei casi di cui al comma 2, dal presidente di commissione per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta, oppure quando lo richiedono tre componenti della commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i commissari non meno di quarantotto ore prima della seduta.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.