Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 27
- Composizione delle commissioni permanenti
1. Ciascun gruppo consiliare procede, entro cinque giorni dalla richiesta dell’ufficio di presidenza del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo 26, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione all’entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.
3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni. I componenti delle commissioni restano in carica trenta mesi dall’insediamento e possono essere riconfermati.
4. Ogni consigliere è assegnato ad una sola commissione permanente, fatto salvo quanto previsto per la commissione di controllo e la commissione politiche europee e relazioni internazionali (4)

Parole aggiunte con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 2.

e in caso di delega di cui all’articolo 29, comma 1, e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il Presidente del Consiglio non può far parte di commissioni permanenti.
6. Il Presidente del Consiglio comunica all’assemblea la composizione delle commissioni permanenti.
7. Qualora un gruppo consiliare non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio può, sentito l’ufficio di presidenza, effettuare una designazione provvisoria.
8. Tale designazione provvisoria è comunicata all’assemblea e cessa di avere effetto nel momento in cui il gruppo procede a quella effettiva.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.