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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 24
- Dichiarazione di annullamento o di decadenza
1. Quando il Consiglio delibera l'annullamento dell'elezione di un consigliere per cause di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all’interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Quando il Consiglio delibera l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile. Qualora il consigliere opti per la carica incompatibile, oppure non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, quest’ultimo propone al Consiglio la deliberazione di decadenza. Il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all’interessato la deliberazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.