Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 179
- Votazione per parti separate
1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta di un presidente di gruppo, può disporre che la votazione di una mozione avvenga per parti separate, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.