Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 175
- Mozioni
1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, accertata l’ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell’onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio.
3. Le mozioni di contenuto strettamente locale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni per l’esame e l’approvazione.
4. Le altre mozioni sono iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare secondo le procedure di cui agli articoli 87 e 88, comma 4.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.