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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 173
- Interrogazioni a risposta immediata
1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è dedicata, di norma, un’ora della sessione antimeridiana della seduta consiliare. Nel corso della seduta è assicurato lo svolgimento di almeno cinque interrogazioni, di cui tre presentate dalle minoranze.
2. Le interrogazioni di cui al comma 1, devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, comunque connotato da urgenza o particolare attualità politica.
3. Il componente della Giunta risponde per non più di dieci minuti; la replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
4. In caso di assenza dell’interrogante l’interrogazione decade. In caso di assenza del componente della Giunta deve essere fornita risposta scritta all’interrogante entro tre giorni.
5. Alle interrogazioni a risposta immediata iscritte all’ordine del giorno non possono essere collegati, in sede di svolgimento, atti di indirizzo, ancorché concernenti argomenti affini.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.