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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 166
- Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea
1. Nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell’Sito esternoarticolo 136 della Costituzione , l’illegittimità parziale o totale di una legge della Regione, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la sentenza.
2. La sentenza di cui al comma 1 è distribuita a tutti i consiglieri e inviata alla commissione competente.
3. La commissione, sentito l’assessore competente, può adottare entro trenta giorni una proposta di risoluzione da sottoporre all’aula sull’eventuale necessità di iniziative legislative, indicandone i contenuti essenziali, ferma restando la facoltà della Giunta di effettuare comunicazioni al Consiglio su proprie eventuali iniziative in materia.
4. L’eventuale iniziativa legislativa è inserita nel calendario dei lavori.
5. Il Presidente del Consiglio comunica altresì al Consiglio, non appena acquisite, le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che comportano obblighi di adempimento per la Regione.
6. Le sentenze di cui al comma 5, sono distribuite a tutti i consiglieri e inviate alla commissione competente.
7. Per l’adempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4, nonché le disposizioni in materia di legge comunitaria regionale.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.