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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 165
- Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare
1. Il Presidente della Giunta, qualora decida di attivare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, fasi formali di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali per verificare i rispettivi orientamenti, trasmette al Presidente del Consiglio un documento preliminare idoneo a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo, di fatto e di diritto, inerente a tali atti, nonché le motivazioni, le finalità e gli strumenti degli interventi da essi previsti.
2. Il documento preliminare di cui al comma 1 è assegnato per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo, alla commissione competente per materia, oppure direttamente all'aula, su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
3. Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo di cui al comma 2, è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa indicazione della conferenza di programmazione dei lavori e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta gli eventuali atti di indirizzo approvati insieme a quelli votati e non approvati.
5. Gli atti di indirizzo di cui al comma 4, sono portati a conoscenza delle parti in sede di confronto.
6. Il Presidente della Giunta, quando trasmette al Consiglio gli atti di competenza consiliare sui quali si è svolto il confronto, dà conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.
7. In relazione al documento preliminare unitario relativo alla proposta di legge di stabilità ed alle leggi ad essa collegate, presentato dalla Giunta ai sensi del presente articolo, il Consiglio può approvare, ai sensi del comma 2, atti di indirizzo per esprimere la sua contraria valutazione in merito alla qualificazione di determinate leggi come collegate alla legge di stabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, commi 2, 3 e 4, della l.r. 1/2015 .

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.