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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 16
- Funzionamento dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell’esercizio delle funzioni stesse, è assicurata ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale nei limiti previsti dalla normativa che regola la materia.
2. Il finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari le disposizioni statali che vietano l’erogazione di finanziamenti e contributi ai partiti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società a partecipazione pubblica.
3. I contributi ai gruppi consiliari, previsti dalla legge regionale di cui al comma 2, non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l’utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.
4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.