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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 159
- Approvazione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale
1. Le proposte di legge di stabilità e di approvazione del bilancio e quelle di loro variazione sono assegnate alla commissione competente per materia e su di esse è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza. I pareri secondari sui provvedimenti di variazione sono espressi entro quindici giorni dall'assegnazione. Decorso il termine si applica la disposizione di cui all’articolo 44, comma 4. I pareri secondari sono allegati al parere della commissione competente per materia.
2. Gli ordini del giorno attinenti al bilancio di cui al comma 1, possono essere presentati nelle commissioni oppure in aula; se approvati dalle commissioni sono allegati al parere referente.
3. Le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) sono assegnate alle rispettive commissioni competenti per materia e su di esse è richiesto il parere istituzionale di cui all’articolo 46 del presente regolamento. In deroga allo stesso articolo 46, il parere istituzionale è espresso entro quindici giorni dall’assegnazione, decorsi i quali si applica la disposizione di cui all’articolo 44, comma 4.
4. Nel caso in cui sulle proposte di legge collegate alle legge di stabilità siano richiesti pareri obbligatori e pareri secondari, questi sono espressi entro quindici giorni dall’assegnazione.
5. Le commissioni referenti, sulle proposte di legge collegate alla legge di stabilità esauriscono i propri lavori in tempo utile per l’iscrizione di tali proposte all’ordine del giorno della sessione del Consiglio dedicata all’approvazione della stessa legge di stabilità e di bilancio. In ogni caso, tali proposte sono comunque iscritte al suddetto ordine del giorno anche qualora le commissioni referenti non abbiano esaurito i propri lavori.
6. Il bilancio è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
7. I provvedimenti di assestamento del bilancio sono inviati per conoscenza alle commissioni permanenti.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.