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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 157
- Approvazione del programma regionale di sviluppo
1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio con risoluzione votata per appello nominale, ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
2. Il PRS è assegnato alla commissione competente per materia e su di esso è richiesto il parere di merito per gli aspetti di competenza di tutte le altre commissioni permanenti.
3. Il parere di merito è vincolante per la commissione referente per i soli aspetti di competenza della commissione che lo ha espresso. Tale parere è espresso nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, si procede in assenza del parere.
4. Il presidente della commissione referente, qualora la stessa rilevi che due o più pareri di merito contengano previsioni contrastanti, promuove il riesame della questione da parte delle commissioni interessate affinché, anche congiuntamente, presentino, nel termine di quindici giorni, un nuovo parere. Decorso inutilmente tale termine, la commissione referente decide in merito.
5. I termini previsti dai commi 3 e 4 possono essere prorogati o abbreviati dal Presidente del Consiglio.
6. La commissione competente per materia, unitamente al parere referente e ai pareri di merito espressi dalle altre commissioni, trasmette al Presidente del Consiglio la proposta della risoluzione di approvazione del PRS per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’aula.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.