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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 154
- Procedure per la valutazione di impatto della regolazione
1. L’ufficio di presidenza individua annualmente, sulla base del programma predisposto dalle commissioni ai sensi dell’articolo 33, una o più leggi o politiche regionali sulle quali effettuare la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), volta all’analisi dei risultati e degli effetti sui destinatari degli interventi, e ne definisce gli ambiti, le modalità, gli strumenti di ricerca, le collaborazioni con l’ IRPET o altri istituti di ricerca e le relative risorse. Per lo svolgimento delle attività di valutazione il Consiglio si avvale anche della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative introdotte nelle leggi regionali, nonché delle risultanze delle consultazioni e dei confronti con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali effettuate dalle commissioni consiliari.
2. L’ufficio di presidenza effettua l’individuazione di cui al comma 1, prendendo a riferimento in particolare le leggi sottoposte ad analisi di impatto della regolazione ex ante da parte della Giunta nonché quelle approvate a seguito di iniziativa legislativa consiliare.
3. I documenti prodotti nell’ambito dell’attività di valutazione sono trasmessi alla commissione consiliare competente. Il presidente della commissione ne dà comunicazione ai commissari nella prima seduta utile, al fine di assumere le determinazioni al riguardo.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.