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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 143
- Subemendamenti
1. Gli emendamenti che modificano in parte un emendamento, di seguito denominati subemendamenti, sono ammissibili in corso di seduta fino alla votazione dell’emendamento a cui si riferiscono, con la sottoscrizione di almeno tre consiglieri.
2. I subemendamenti sono ammissibili solo se riguardanti lo stesso oggetto dell’emendamento cui sono collegati.
3. Non sono ammessi ulteriori subemendamenti ad altri subemendamenti.
4. Per quanto non diversamente disposto, ai subemendamenti si applicano le disposizioni riguardanti gli emendamenti.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.