Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 140
- Raccordo tra emendamenti e preambolo
1. Gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica del preambolo.
2. Emendamenti che modificano soltanto il testo del preambolo sono ammessi purché sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell’articolato.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con le disposizioni dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 141.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.