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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 129
- Proposta di stralcio
1. Iniziato l’esame di una proposta di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o commi, quando suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa, siano stralciati dal testo e non esaminati.
2. Sulla proposta l’assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.
3. Se l’assemblea delibera lo stralcio, le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge entro un mese da tale deliberazione. Trascorso tale termine si applica quanto previsto dall’articolo 128.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.