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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 125
- Presentazione delle proposte di legge
1. La presentazione delle proposte di legge avviene mediante il loro invio al Presidente del Consiglio.
2. Le proposte di legge devono essere composte da un preambolo e da uno o più articoli e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione.
3. Le proposte di legge che comportano spese o minori entrate, devono indicare l'ammontare della spesa o minore entrata, nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Se una proposta di legge è priva degli elementi di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio invita il proponente a completare entro un congruo termine la documentazione oppure ad indicare la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o minori entrate, potendosi anche avvalere a tali fini della collaborazione tecnica degli uffici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.
5. Se una proposta di legge è manifestamente in contrasto con l’ordinamento giuridico, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare al testo normativo, entro un congruo termine, le necessarie modifiche di adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.
6. Le proposte di legge e gli articoli che le compongono devono avere contenuto omogeneo. Le proposte di legge di manutenzione o semplificazione dell’ordinamento devono avere contenuto omogeneo con tali finalità.
7. Le proposte di legge sono annunciate al Consiglio di norma nella prima seduta successiva alla data di presentazione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.