Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 120
- Voto elettronico
1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell’opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.
2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.
3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.