Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 120
- Voto elettronico
1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell’opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.
2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.
3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.