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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 113
- Numero legale e verifica
1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di una votazione per alzata di mano relativa all’approvazione di un atto, un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell’opposizione o la Giunta, possono richiedere la verifica del numero legale.
2. Il Presidente del Consiglio dispone la verifica e incarica un consigliere segretario di effettuarla.
3. Il Presidente del Consiglio procede d'ufficio alla verifica del numero legale, prima della votazione di un atto che richiede una maggioranza qualificata.
4. La richiesta di verifica del numero legale può essere avanzata solo nell’imminenza della votazione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.