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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 112
- Validità delle deliberazioni
1. Salvi i casi in cui la Costituzione o lo Statuto richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alla votazione partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei consiglieri che partecipano alla votazione, esclusi gli astenuti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
3. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti.
4. L’atto sottoposto al voto è approvato con la maggioranza dei voti favorevoli, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.
5. In caso di parità tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la proposta si intende non approvata.
6. Se la votazione di un atto è dichiarata invalida in quanto non vi ha partecipato, anche se presente, la maggioranza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone una breve sospensione della seduta, al termine della quale si procede ad una seconda votazione. Se anche la seconda votazione produce lo stesso esito, l’atto è rinviato ad una seduta successiva e la seduta prosegue col passaggio ad altro punto all’ordine del giorno.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.