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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 110
- Mozioni d’ordine
1. La mozione d’ordine consiste in un richiamo motivato alle norme regolamentari.
2. Le mozioni d’ordine, se relative all’ordine del giorno di seduta o alla priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
3. Sulle mozioni di cui al comma 1, possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contro ed uno a favore; il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio decide in merito ai richiami contenuti nelle mozioni d’ordine.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.